UFFICIO DEL REGISTRO DI PONTEDERA
Registrato il 29 Giu. 1998 al N° 2673
del Mod. II° Atti Privati serieIII
STATUTO SOCIALE DEL GRUPPO SPORTIVO
BELLARIA CAPPUCCINI - PONTEDERA
Il giorno 29 giugno dell´anno millennovecentonovantotto i signori:
Becattini Piero nato a Reggello (FI) il 18/09/1948 e domiciliato in Pontedera (PI) via P. Gori, 12 Cod. Fisc. BCTPRI48P18H222C.
Vetturi Piero Gino nato a San Giuliano Terme (PI) 04/07/1955 e residente a Pontedera (PI) via Roma, 214 Cod. Fisc. VTTPGN55L04A562L.
Rispettivamente il Sig. Becattini Piero nella sua qualità di Presidente e il Sig. Vetturi Piero Gino nella sua qualità di Vicepresidente del 1 Consiglio Direttivo del GRUPPO SPORTIVO BELLARIA CAPPUCCINI con sede in pontedera (PI) via Diaz, 35 dichiarano che lo scopo dell´associazione sportiva senza scopo di lucro e le norme che la regolano sono quelle enunciate e approvate nell´allegato statuto.
STATUTO SOCIALE DEL GRUPPO SPORTIVO BELLARIA CAPPUCCINI
Art. 1 Il G. S. è affiliato al Centro Sportivo Italiano ed intende praticare le attività da esso promosse, osservandone lo Statuto ed i vari regolamenti.
Art. 2 Il G. S. può affiliarsi a quelle Federazioni o Associazioni sportive Nazionali che ritiene più confacenti alle proprie possibilità e finalità.
Art. 3 Il G. S. non ha fini di lucro ed ha carattere apolitico. I proventi del G. S. sono: le quote dei soci, i contributi degli Enti Pubblici e privati, le eventuali donazioni, i proventi da iniziative stabili ed occasionali.
Art. 4 I colori sociali sono VERDE-BLU.
Art. 5 Il G.S. comprende 4 (quattro) categorie di soci: a) Benemeriti, b) Onorari, c) Fondatori, d) Ordinari.
Art. 6 Nella categoria dei soci benemeriti sono ammessi:
Soci che per tre anni consecutivi hanno ricoperto la carica di Presidente del G.S. o che, per cinque anni di seguito, hanno ricoperto quella di componente il Consiglio Direttivo.
I soci atleti che abbiano vinto un Campionato Nazionale, un Campionato Europeo o un titolo Olimpico.
Art. 7 Sono ammessi nella categoria dei Soci Onorari tutti coloro che, pur non essendo soci abbiano validamente contribuito alla realizzazione degli scopi sociali. Tale qualifica viene assegnata con delibera del C. D. su proposta della Presidenza. I soci onorari hanno diritto di frequentare la sede sociale.
Art. 8 Nella categoria dei soci fondatori sono ammessi tutti coloro che hanno versato o verseranno l´importo minimo fissato dal C. D. per la realizzazione dell´impianto sportivo di via Toti. Tale qualifica viene assegnata con delibera del C.D. su proposta della Presidenza anche ai soci che abbiano validamente contribuito alla realizzazione del predetto impianto sportivo di via Toti. Il socio fondatore, limitatamente alle elezioni del C. D. e per tutte le decisioni riguardanti il predetto impianto sportivo di via Toti.
Art. 9 Nella categoria dei soci ordinari sono ammessi:
i contribuenti allo svolgimento delle attività sociali mediante il versamento di una quota determinata, nel suo importo minimo, dall´Assemblea dei Soci su proposta del C. D.
i genitori dei soci Atleti (di età inferiore agli anni 18).
La quota o contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 10 I soci Benemeriti, Fondatori ed ordinari hanno diritto:
ad eleggere i membri del C. D. ed a essere eletti nelle cariche sociali;
a partecipare all´Assemblea dei Soci con diritto di discussione e di voto;
a frequentare i locali della sede sociale;
a godere dei benefici che il G. S. offre nei limiti delle necessità e disponibilità.
Art. 11 L´età minima per essere ammessi al G.S. è di anni 16, salvo per quei Soci Atleti per i quali è consentito l´attività del C.S.I. in età inferiore. Resta inteso che per essere eletto nel C. D. dovrà aversi l´età minima di 16 anni.
Art. 12 E´ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio si perde:
per decesso;
per rinuncia da trasmettere con lettera raccomandata al C. D.;
per i soci atleti con la cessazione dell´attività, qualora non abbiano rinnovata l´adesione al G. S.;
per indennità quando il socio compie atti od azioni dannose per il nome e la dignità del G. S.. In tal caso il provvedimento sarà preso con delibera del C. D. con facoltà per il Socio espulso di ricorrere all´Assemblea dei Soci.
Art. 13 ASSEMBLEAL´assemblea dei soci e convocata in seduta ordinaria e straordinaria. La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo con avviso personale nel quale sono indicati il giorno, il luogo l´ora dell´adunanza e gli argomenti da trattare. L´Assemblea è convocata entro il 31 Luglio di ogni anno. La convocazione in seduta straordinaria invece sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su iniziativa del C.D. e su richiesta motivata allo stesso di almeno due terzi (2/3) dei soci.
Art. 14 Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all´Assemblea con diritto di voto purché siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Il socio può farsi rappresentare all´Assemblea da un altro Socio provvisto di delega. Ogni delegato Socio fondatore non può rappresentare più di tre (3) Soci.
Art. 15 Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, dopo un´ ora dalla prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto di voto, purché siano almeno in numero pari a quello dei membri del C. D.. L´Assemblea, all´atto della sua costituzione, elegge un Presidente un vicepresidente ed un segretario che, in caso di elezione, fungeranno da comitato elettorale.
Art. 16 L´Assemblea dei soci delibera:
sul bilancio consuntivo nonché sul programma sportivo dell´anno;
sulla relazione tecnica e finanziaria del C. D.;
sulla relazione del Consiglio Sindacale;
su tutte le proposte avanzate dal C. D. e dai Soci poste all´ordine del giorno.
Inoltre l´Assemblea: stabilisce le quote sociali, designa i rappresentanti del G. S. al congresso Provinciale del C. S. I. ed ai Congressi delle Federazioni Sportive Nazionali se il G. S. ha il diritto di parteciparvi, elegge il C. D. ad esclusione del consulente Ecclesiastico che fa parte di diritto dello stesso, elegge i Sindaci.
Art. 17 Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del segretario dell´Assemblea stessa su apposito registro, dal quale risultano gli argomenti trattati e le decisioni adottate. Tale verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell´assemblea.
Art. 18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il G.S. è amministrato e diretto dal C.D. eletto dai Soci. Esso è composto da almeno 9 (nove) membri fra cui: n°1 Presidente n°2 Vice presidente n°6 Consiglieri più il Consulente Ecclesiastico che parteciperà alle riunioni senza diritto di voto ed un rappresentante del consiglio di Zona, anch´egli senza diritto di voto.
Art. 19 Il C.D. nomina tra i propri membri il Presidente, due Vice presidenti, un segretario amministrativo, un cassiere ed un segretario addetto alla presidenza. Quest´ultimo può essere designato, su proposta del Presidente, anche tra persone estranee al C.D. al quale è però riservata la ratifica della designazione.Qualora il segretario addetto alla Presidenza venga eletto al di fuori del C.D., il nominativo non avrà voto deliberante.
Art. 20 Il consulente Ecclesiastico cura la formazione ecclesiastica dei giovani iscritti al G.S. e partecipa di diritto alle riunioni del C.D.; cura inoltre i rapporti con i genitori degli atleti.
Art.21 Al C.D. in particolare, sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo del G.S. Il C.D. ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento del G.S. escluso quelli che lo Statuto attribuisce all´Assemblea dei soci ed al consulente Ecclesiastico. Il C.D. inoltre decide:
sull´ammissione dei soci,
sulla istituzione di settori per disciplina sportiva e sulla loro regolamentazione,
vigila sull´osservanza dello statuto sociale,
emana disposizioni per il buon andamento del G.S.,
convoca l´Assemblea dei genitori,
predispone il bilancio preventivo
adotta provvedimenti a carico dei soci colpevoli di particolari mancanze.
Il C.D. delibera a maggioranza assoluta e le sue riunioni sono valide se a queste ha partecipato la maggioranza dei consiglieri in carica.
Art. 22 Il C.D. si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. Di ogni seduta deve essere redatto verbale su apposito registro dal quale risultino gli argomenti trattati e le decisioni adottate. Tale verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario addetto alla Presidenza.
Art. 23 I membri del C.D. durano in carica dal giorno dell´elezione sino alla successiva Assemblea Ordinaria e sono rieleggibili. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio fanno ritenere dimissionario il Consiglio intero. Se uno o parte dei membri vengono a mancare nel corso dell´esercizio il C.D. deve prevedere a sostituirli in ordine alla graduatoria risultante dalle ultime elezioni. Qualora per un qualsiasi motivo può essere sostituito dal Vice presidente più anziano e questo dall´altro Vice presidente e così via partendo dal consigliere più anziano di nomina, salvo l´obbligo di una nuova Assemblea per nuove elezioni. Qualora l´Assemblea Ordinaria o Straordinaria dia il voto di sfiducia al C.D. quest´ultimo si intende dimissionario e dovrà procedersi a nuove elezioni entro 10 (dieci) giorni.
Art.24 Il Presidente rappresenta il G. S. e presiede il consiglio. In caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente più anziano e, in mancanza di questo dall´altro Vicepresidente o dal consigliere più anziano.
Art. 25 La Presidenza può deliberare su argomenti e casi che abbiano assoluto carattere di urgenza con l´obbligo, però, di ratifica delle deliberazioni da parte del C. D. nella sua prima riunione.Art. 26 SINDACI E BILANCIO
I sindaci, in numero di tre di cui uno nominato dal presidente sono eletti dall´Assemblea Ordinaria. Essi esamineranno la situazione amministrativa e ne faranno relazione all´Assemblea dei soci. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Agosto di ogni anno. E´ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell´associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 27 L´anno sportivo a inizio il 1 Agosto e termina il 31 Luglio. Entro tale data il C. D. procede alla compilazione di un bilancio consuntivo e preventivo dell´attività del G. S. al tempo stesso alla stesura del rendiconto finanziario.Art. 28 SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO.
Lo scioglimento del G. S. può essere deliberato dall´Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno 4/5 (quattro-quinti) dei soci aventi diritto di voto. E´ obbligo devolvere il patrimonio dell´ente in caso di scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.Art. 29 MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:
che la proposta di modifica sia posta all´O. d. G. dell´Assemblea,
che all´Assemblea siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto,
che la proposta di modifica ottenga l´approvazione di almeno 2/3 dei presenti.
--------------------------------------------------------------------------------
REGOLAMENTO SETTORI DEL G.S.
A norma dell Art.21 dello Statuto - Decisioni del Consiglio Direttivo - che prevede l´istituzione di settori per disciplina sportiva e precisamente:
CALCIO - BASKET - PALLAVOLO - VARIE
il G.S. Bellaria ne regolamenta, con i sotto indicati articoli il funzionamento:
Art.1 Il settore ha l´obbligo di presentare, in occasione dell´elezione del G.S., una lista di almeno 5 candidati; i primi 2 votati saranno eletti nel Consiglio Direttivo ed uno di essi assumerà l´incarico di Direttore Responsabile del Settore stesso con delega alla firma degli atti relativi alle relazioni sportive.
Art.2 Il Settore ha l´obbligo di eleggere un proprio Comitato Esecutivo, composto dai Responsabili di squadra e dai responsabili tecnici, che assume le funzioni di organizzatore tecnico e amministrativo del Settore medesimo perseguendo gli indirizzi del C.D.
Art.3 Il Direttore Responsabile ha l´obbligo di relazionare il C.D. sull´andamento dell´attività e di presentare, entro il mese di Maggio di ogni anno, il bilancio annuale di previsione per la relativa valutazione ed approvazione.
Art.4 Il Settore ha una propria autonomia per la corrente ed ordinaria gestione del bilancio approvato dal C.D. mentre ha l´obbligo di richiedere allo stesso la delibera per ogni eventuale variazione di singoli voci di bilancio superiori a Lire 5.000.000 = (cinquemilioni).
Art.5 Ciascun Settore ha l´obbligo di versare alla Cassa Generale del G.S. il 20% (venti percento) dei contributi ricevuti e dei proventi relativi a cartellonistica con il minimo di Lire 1.000.000 = (unmilione).
--------------------------------------------------------------------------------
lì 29/06/1998